Art. 6.
(Reversibilità dell'assegno di cumulo).

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, è riconosciuto in aggiunta al trattamento pensionistico di reversibilità, un assegno integrativo pari al 50 per cento dell'assegno di cumulo percepito in vita dal dante causa, a condizione che l'invalidità che ha dato origine a detto cumulo abbia avuto carattere vicariante con invalidità principale, ai sensi dell'ultimo

 

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capoverso della lettera f) dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B e E, di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica dicembre 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.