1. Ai soggetti di cui all'articolo 4 della presente legge, è riconosciuto in aggiunta al trattamento pensionistico di reversibilità, un assegno integrativo pari al 50 per cento dell'assegno di cumulo percepito in vita dal dante causa, a condizione che l'invalidità che ha dato origine a detto cumulo abbia avuto carattere vicariante con invalidità principale, ai sensi dell'ultimo